Quali sono le novità per l’Ape sociale, i chiarimenti dell’Inps circa i requisiti per l’accesso a questa prestazione.
L’APE sociale è una prestazione che coinvolge particolari categorie di lavoratori che si avviano alla fine della loro carriera professionale per l’accesso alla pensione. Non è un vero è proprio trattamento pensionistico, ma una sorta di scivolo che consente di arrivare alla pensione vera e propria. È un anticipo con assegno ponte a partire da 63 anni e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
I requisiti per la richiesta di questo particolare trattamento sono da certificare, con una procedura che anticipa la richiesta dell’APE vera e propria. Come per la domanda anche i moduli per la certificazione dei requisiti sono da compilare e presentare all’Inps per via telematica. Ma proprio a riguardo dei requisiti l’Inps ha recentemente fornito dei chiarimenti ulteriori per alcune situazioni.
APE sociale e i dettagli forniti dall’Inps
Ad essere interessate alla misure sono alcune categorie di lavoratori svantaggiate. Nel dettaglio i dipendenti impegnati in attività gravose e usuranti; i lavoratori disoccupati che hanno terminato la fruizione della Naspi, i dipendenti con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%; i lavoratori che assistono il coniuge o un parente di primo grado da almeno sei mesi.
A proposito dei requisiti previsti l’Inps ha fornito altre informazioni e chiarimenti con una circolare (messaggio 4192 del 24 novembre 2023) riguardo i disoccupati con cessazione consensuale dell’attività lavorativa. Possono rientrare nell’APE sociale i lavoratori con cessazione consensuale che rientra in un accordo collettivo nazionale. Non solo, anche altre condizioni particolari permettono di accedere alla prestazione.
Nello specifico, la possibilità di cessazione del rapporto di lavoro per rientrare nel beneficio è ammessa anche in caso di mancato superamento del periodo di prova e per cessazione dell’attività aziendale. L’APE non è compatibile con misure di sostegno al reddito collegate alla disoccupazione volontaria, con l’assegno di disoccupazione e con l’indennità di fine dell’attività commerciale. La prestazione è invece compatibile con attività lavorative autonome che non superano i 4.800 euro lordi di reddito all’anno.
In caso di attività dipendente o parasubordinata, c’è compatibilità se il reddito lordo annuo non supera gli 8mila euro. Da ricordare infine che gli anni di contributi richiesti per le attività gravose sono al momento 36, mentre per altre figure professionali come i dipendenti di imprese edili e affini, i ceramisti, i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramiche e in terracotta il requisito contributivo è ridotto a 32 anni.