Quando la tredicesima mensilità può essere pignorabile? Ecco che cosa prevede la legge, quanto può essere trattenuto e qual è la soglia impignorabile
Quando si parla di pignorabilità dello stipendio, in tanti si chiedono se vi sia il rischio che questo possa interessare anche la tredicesima mensilità. Anche perché questa extra retribuzione viene calcolata sulla base dell’importo erogato mensilmente in busta paga.
Per capire come è regolamentato il tutto occorre far riferimento alle normative vigenti che spiegano nel dettaglio non solo cosa sia effettivamente pignorabile ma anche quale componente sia considerata ‘impignorabile’ oltre che a quanto può arrivare la trattenuta.
Somme pignorabili da stipendio, pensione e tredicesime: cosa prevede la legge
Iniziamo subito con il dire che si, anche la tredicesima può effettivamente essere pignorabile pur essendo versata con scadenze diverse e sia di importi altrettanto differenti basati sullo stipendio, è possibile prelevarne una somma seguendo le medesime regole, indicate nell’articolo 545 della procedura civile, della pignorabilità dello stipendio.
Le misure sono pensate per garantire l’intangibilità del minimo vitale al lavoratore: si tratta della soglia limite che non può essere sottratta e che ammonta, nel caso di somme erogate come stipendio, salario o indennità riguardanti il rapporto di impiego, a tre volte l’assegno sociale (qualora l’accredito sia avvenuto prima del pignoramento). E di una somma corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà nel caso in cui l’accredito avvenga o alla data del pignoramento o in seguito. Solo le somme che eccedono questi limiti possono dunque essere pignorabili ed in questi conti rientra anche la tredicesima.
Il recente Decreto Aiuti bis ha portato, attraverso uno specifico provvedimento, la soglia di impignorabilità delle pensioni alla cifra di 1000 euro. Lo stesso vale anche per la tredicesima dei pensionati, dunque. Mentre non sono stati adottati interventi sulle trattenute su stipendio e tredicesima. Altro elemento da considerare affinché il pignoramento non sia nullo è la necessità di notificare, con indicazione degli estremi della procedura, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
Tornando alle pensioni, solitamente la quota pignorabile è, quando non si superano i 2500 euro pari a un decimo, se la pensione è compresa tra 2500 e 5000 euro pari a un settimo ed un quinto oltre i 5000 euro. Qualora si percepisca una doppia pensione il pignoramento segue il medesimo meccanismo: le due pensioni andranno cioè sommate per poi togliere i 1000 euro di minimo impignorabile, agendo poi sulla trattenuta del quinto sulla somma restante.