Se il lavoratore dipendente muore il suo TFR rimane in azienda o va alla moglie? Ecco quello che c’è da sapere.
Ogni mese il datore di lavoro trattiene sulla busta paga dei dipendenti una quota destinata ad essere accantonata come Trattamento di Fine Rapporto (TFR), da liquidare al lavoratore al termine del rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni, pensionamento, fallimento, ecc.). Parliamo insomma di una retribuzione differita.
Possiamo vedere il TFR come una specie di “salvadanaio” che si riempie ogni anno per il lavoratore dipendente. Come detto, tutti gli anni l’azienda provvede a destinare a un apposito fondo TFR una quota della retribuzione lorda del suo dipendente. Secondo il Codice Civile la quota TFR è pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5, alla quale andrà aggiunta una rivalutazione annuale basata sull’indice ISTAT.
Ma cosa succede al Trattamento di Fine Rapporto in caso di prematura morte del lavoratore? La quota fin lì accantonata dal datore di lavoro rimane in azienda o va al coniuge del dipendente deceduto? Cerchiamo di capire cosa succede con il TFR quando il lavoratore viene improvvisamente a mancare.
Prima di tutto si rende necessaria una doverosa premessa: il lavoratore dipendente ha in ogni caso diritto alla liquidazione del TFR. Questo a prescindere dalla causa della fine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve liquidare il TFR in un’unica soluzione quando cessa il rapporto di lavoro, generalmente insieme all’ultima busta paga.
Come anticipato il TFR spetta al dipendente in qualunque caso. La morte del lavoratore non fa eccezione. In questo caso il TFR dovrà andare ai familiari del lavoratore deceduto, anche se hanno rinunciato all’eredità. Il dipendente deve avere il TFR anche in caso di dimissioni volontarie o per giusta causa. Il discorso non cambia se il lavoratore è stato licenziato per giusta causa o per ragioni economiche.
Il dipendente ha diritto al TFR anche se il rapporto di lavoro si è risolto consensualmente o se l’azienda è fallita. Lo stesso vale quando il dipendente va in pensione. Il TFR può essere perso (in parte o totalmente) solo in alcuni casi specifici. Ad esempio in caso di un anticipo del TFR richiesto dal dipendente prima della cessazione del rapporto lavorativo, oppure se c’è un pignoramento in corso sullo stipendio del lavoratore.
Un altro caso di possibile perdita del TFR può esserci con la cessione del quinto: una volta terminato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro non dovrà più versare le rate del prestito. Avrà però l’obbligo di trattenere il TFR del dipendente per versarlo alla banca in modo da estinguere il debito residuo. Infine se il lavoratore ha danneggiato il proprio datore, quest’ultimo potrà rivalersi contro di lui e dopo la sentenza potrà compensare il risarcimento riconosciuto dal giudice anche con l’intero importo del TFR.
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